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Il ddl sicurezza è una legge razziale

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Ddl sulla sicurezza è una legge razziale
L’Arci lancia ‘Porte aperte’, una campagna di disobbedienza civile per l’accoglienza dei migranti

Dichiarazione di Filippo Miraglia, responsabile Immigrazione Arci

Continua l’iter parlamentare del Ddl 733b, fortemente contestato dall’Arci, da intellettuali, esperti e da organizzazioni che si occupano della salvaguardia dei diritti e dell’accoglienza ai migranti (i giuristi, per esempio, hanno di recente firmato un appello contro l’introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti).

Dopo essere stato approvato alla Camera, domani il Ddl sulla sicurezza andrà in votazione al Senato.

Il disegno di legge introduce un sistema di apartheid e per questo va considerato una legge razziale. Sarà lo status di immigrato a determinare il godimento o meno del diritto.
Cittadini che vivono nello stesso Paese non saranno tutti uguali di fronte alla legge né godranno delle stesse garanzie.

Questo significa l’introduzione del reato di immigrazione illegale e del permesso di soggiorno a punti, una sorta di controllo permanente a cui lo straniero dovrà sottoporsi.

L’intento persecutorio del Ddl è del tutto evidente e comporterà la conseguenza per gli irregolari di non iscrivere a scuola e di non registrare all’anagrafe i propri figli, di non rivolgersi al medico in caso di malattie.
Il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni sarebbe infatti costretto, con l’introduzione di questo reato, a denunciarli.

L’Arci non ci sta. Per questo, ha deciso di lanciare una campagna di disobbedienza civile dal titolo “Porte aperte” in cui i circoli Arci di tutta Italia ospiteranno i migranti sottraendoli alla persecuzione del razzismo di Stato.

Chiediamo al mondo della politica e della cultura di sostenere questa campagna, denunciando la barbarie di queste misure.
Chiediamo a tutti i cittadini di disobbedire e di aderire alla campagna. Promuoveremo questa iniziativa nelle piazze italiane e al meeting antirazzista di Cecina.

Distribuiremo il nostro vademecum per la difesa dei diritti dei migranti, per il rispetto delle leggi internazionali e della nostra Costituzione e renderemo pubblici gli episodi di violenza e discriminazione che quotidianamente vengono registrati al nostro numero verde.

Saremo in piazza domani in varie città italiane insieme ad altre organizzazioni, a protestare contro il Ddl.

Roma, 30 giugno 2009

L’Arci ci invia anche l’appello firmato da vari giuristi per fermare il ddl di cui sopra.

CIVILTA’. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L’INTRODUZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI

Il disegno di legge n. 733-B attualmente all’esame del Senato prevede varie innovazioni che suscitano rilievi critici. In particolare, riteniamo necessario richiamare l’attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimita’ costituzionale.

La norma è, anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche’ la sua sfera applicativa e’ destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell’espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l’assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalita’, solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.

Ne’ un fondamento giustificativo del nuovo reato puo’ essere individuato sulla base di una presunta pericolosita’ sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti gia’ escluso che la condizione di mera irregolarita’ dello straniero sia sintomatica di una pericolosita’ sociale dello stesso, sicche’ la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.

L’ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per se’, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si puo’ essere puniti solo per fatti materiali.

L’introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettivita’ del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilita’ sociale e condannato per cio’ alla paralisi. Ne’ questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest’ultima): da un lato perche’ la paralisi non e’ meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall’altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, gia’ in grave sofferenza.

Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche “regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati” (Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell’adempimento di tali compiti il
legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalita’ che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalita’ finalistica.

“Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa’ piu’ avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si’ che (…) non si puo’ non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a ‘nascondere’ la miseria e a considerare le persone in condizioni di poverta’ come pericolose e colpevoli”. Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiaro’ l’illegittimita’ del reato di “mendicita’” di cui all’art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell’immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessita’ e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone.

25 giugno 2009

Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodota’, Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo Zagrebelsky